Domenica 26 Luglio 2020
Condizioni - Fatti costitutivi del diritto di accrescimento - Individuazione - Inesistenza dell'altrui diritto di rappresentazione - Esclusione - Eccezione di rappresentazione - Natura - Eccezione in senso stretto - Fondamento.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile
Sentenza 21 maggio 2012, n. 8021
I fatti costitutivi del diritto di accrescimento - rinunzia di un erede, con acquisto "ipso iure" della sua quota da parte dei coeredi - prescindono dall'esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell'art. 522 cod. civ. ("salvo il diritto di rappresentazione"), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione; tale eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilità della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l'intero compendio ereditario o in capo ai beneficiari dell'accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione.